I “piani di risanamento aziendale” ai sensi dell’art. 67 della nuova Legge fallimentare


L’atteggiamento del sistema verso la crisi d’impresa, fino al 2005, era così sintetizzabile:

  l’insolvenza era, fino a prova contraria, una colpa
  essa doveva essere rapidamente portata dinanzi all’autorità giudiziaria,
   per i necessari provvedimenti liquidatori e, in ogni caso, per la valutazione di condotte illecite
   da colpire con azioni di responsabilità ed eventualmente con sanzioni penali
  il patrimonio doveva essere liquidato con tutte le garanzie giudiziali (non importa se a prezzo vile
  le azioni revocatorie erano il principale strumento di tutela dei creditori.

 
La professionalità di tutti gli operatori, in particolare giudici e commercialisti, sembrava appiattirsi su queste linee.


In questo quadro, il concordato preventivo (di stampo sempre liquidatorio) si era avviato ad una “morte bianca”, e il risanamento stragiudiziale era visto come un tentativo da compiere a rischio e pericolo dell’imprenditore e dei creditori: bene se aveva successo, ma nessuna pietà se falliva.

Le coordinate del nuovo sistema

Ciascuna di queste premesse è stata messa in discussione e spazzata via dalla riforma, che non a caso ha suscitato larghi consensi ma anche vivacissime critiche e resistenze di carattere ideologico, nonostante sia indiscutibile la sua conformità a tendenze riscontrabili a livello generale in vari paesi del mondo (si pensi alla riforma operata nel 2005 dalla Francia, paese con una tradizione di grande affidamento ad un pur efficiente apparato giudiziario).

 

Ed infatti:


   l’insolvenza non è più una colpa;

   la crisi può, ma non necessariamente deve, essere portata dinanzi all’autorità giudiziaria,

   essendo disponibili un ventaglio di strumenti che aiuta la composizione stragiudiziale;

   il patrimonio non deve necessariamente essere liquidato, in quanto il concordato preventivo 
    consente un’ampia gamma di soluzioni e il fallimento prevede esiti non liquidatori
    (primo fra tutti il conferimento dell’attivo in una società di nuova costituzione o il concordato fallimentare
    immediato ed a istanza di terzi);

   le azioni revocatorie non sono più il principale strumento di tutela dei creditori, e si limitano a porre rimedio
    ad atti in chiaro pregiudizio dei creditori.


Il piano di risanamento attestato: una grande opportunità per l’impresa e per il

professionista

In questo quadro, importantissimo è il ruolo del c.d. “piano di risanamento attestato”, previsto dall’art. 67 comma 3 lett. d).
Esso prevede un percorso protetto di uscita dalla crisi, che l’imprenditore, i creditori e i terzi possono intraprendere con relativa sicurezza. Ciò a condizione che sussista una ragionevole certezza che il percorso conduca all’integrale pagamento di tutti coloro che non abbiano scelto di accordarsi con il debitore, all’integrale pagamento, cioè, dei c.d. creditori estranei.

 

Tutto lo strumento si fonda sullo studio e messa a punto di un piano industriale e finanziario, attestato poi da un perito terzo che ne giudica la ragionevolezza a garanzie dei terzi, che, partendo dalle cause dello stato di crisi, arrivi a formulare un piano sostenibile per uscire dalla stato di crisi.

 

Sono poche in Italia le società “advisor” specializzate in questo tipo di intervento, l’unico ad offrire all’impresa una opportunità di risanarsi senza soluzione di continuità per la proprietà. Consulgroup ha già con successo più volte implementato un proprio sistema di intervento che prevede attività specifiche e professionisti qualificati sia nelle fasi di attuazione del piano che in quella di successiva attuazione.

 

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